Cessione del Quinto

Guida pratica alla cessione del quinto dello stipendio

Il datore di lavoro

Sarebbe bello se al momento di chiedere un prestito non vi si possa dire di no? E' il caso della cessione del quinto dello stipendio. Infatti il datore di lavoro non può rifiutarsi di accettare una richiesta di cessione del quinto da parte di un dipendente vincolandolo, tra l'altro, a due precisi obblighi:

1) Sarà il datore di lavoro a trattenere la rata indicata nel contratto dalla busta paga del dipendente e a versarla alla Banca erogante il prestito. Questo obbligo persiste per tutta la durata del piano di ammortamento ma solo se c'è una busta paga su cui addebitare la rata. In caso di cessazione o sospensione della busta paga per qualsivoglia motivo (dimissioni, licenziamento, aspettativa ecc.) il datore di lavoro è legittimato a interrompere il pagamento della rata. Il Datore di Lavoro non è mai responsabile del corretto pagamento del prestito ma viene semplicemente incaricato del pagamento della rata.

2) in caso di dimissioni o licenziamento dovrà trattenere ogni somma maturata dal dipendente presso l'azienda e versare tale somma alla Banca erogante. Questa la utilizzerà per estinguere totalmente o parzialmente il debito residuo. E' il caso, principalmente, della liquidazione maturata ma anche di ogni altra somma maturata al momento della comunicazione delle dimissioni/licenziamento: ultimo stipendio, rateo tredicesima, ferie non godute ecc.

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